A partire dal 25 luglio 2019, in base al decreto 146/2018, le imprese che vendono gas fluorurati e apparecchiature non ermeticamente sigillate che li contengono devono comunicare le informazioni relative alle vendite alla Camera di Commercio in via telematica. Il decreto ha l’obiettivo di tracciare le vendite di tali gas nell’ottica di ridurre le emissioni.
Il DPR 146/2018 prevede che, in fase di vendita, l’acquirente dichiari se sta acquistando come installatore certificato, distributore/grossista oppure utilizzatore finale. Nel caso di cliente installatore dotato di certificazione, il venditore dovrà verificare la validità del certificato contestualmente e sul sito della Camera di Commercio, e potrà vendere solo a clienti con certificato valido e non in scadenza o scaduto.
Il venditore dovrà quindi registrare la vendita sul portale della Camera Di Commercio, inserendo alcuni dati (come numero e data fattura o scontrino, certificato dell’installatore, autodichiarazioni ed altre informazioni, se necessario). Il venditore dovrà archiviare i dati in vista di eventuali controlli.
In sintesi:
TIPOLOGIA DI ACQUIRENTE | COSA DEVE COMUNICARE IL CLIENTE |
Impresa certificata | nulla |
Impresa installatrice non certificata | deve compilare la dichiarazione di RIVENDITA, firmarla e reinviarcela |
Impresa rivenditrice non certificata | deve compilare la dichiarazione d’IMPEGNO, firmarla e reinviarcela |
Privato cittadino - utilizzatore finale | deve compilare la dichiarazione d’IMPEGNO, firmarla e reinviarcela |
Qui sotto i moduli in PDF da scaricare in base alle differenti situazioni: